Art. 69.
(Princìpi dell'organizzazione amministrativa).

      1. L'organizzazione dell'amministrazione regionale è disciplinata con regolamento sulla base dei princìpi del presente Statuto e nel rispetto delle norme generali dettate dalla legge regionale.
      2. L'organizzazione dell'amministrazione regionale si basa sul princìpio della distinzione tra le funzioni di indirizzo

 

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politico e di controllo e le funzioni di attuazione e di gestione.
      3. Agli impieghi nell'amministrazione regionale si accede mediante concorso, salvo i casi previsti dalla legge regionale.